LEGISLAZIONE NAZIONALE

12.08.2010 10:27

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 5 agosto 2002, n. 218
Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera.

(Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2/10/2002)

 

L'ARTICOLO 27 RECITA:

 

                                                        Bussole

 

1. Le navi devono essere dotate di bussola magnetica di governo principale e di bussola magnetica normale. La bussola di governo principale puo' essere omessa se il timoniere puo' governare con la bussola normale munita di sistema di lettura a riflessione.
2. Quando esiste una bussola magnetica di governo avente buon dominio di orizzonte (110o per lato, partendo da prora) la bussola normale puo' essere omessa.
3. La bussola normale deve essere sistemata su ponte scoperto nelle vicinanze della stazione di governo e deve avere una visuale dell'orizzonte quanto piu' possibile ininterrotta al fine di consentire i rilevamenti; per settori di orizzonte la cui visuale risultasse sostanzialmente interrotta da sovrastrutture, alberi, gru, ecc. si dovra' provvedere con altri sistemi di rilevamento opportunamente disposti.
4. La bussola di governo principale deve, di regola, essere sistemata sul piano di simmetria della nave: sono ammesse deroghe di lieve entita' se la bussola di rotta non esplica anche la funzione di bussola normale. Essa deve essere sistemata in posizione tale che il timoniere puo' agevolmente leggere la rotta.
5. Le apparecchiature di materiale ferroso, le apparecchiature elettriche ed i cavi conduttori di corrente continua devono essere sistemati ad opportuna distanza dalle bussole magnetiche in modo da non provocare in esse deviazioni.
6. Prima dell'entrata in esercizio della nave deve essere effettuata la compensazione completa delle bussole magnetiche.
7. Sulle piccole navi prive di ponte di comando e' sufficiente una sola bussola magnetica con funzione di normale e di governo principale. A tali navi non si applicano le disposizioni dei commi che seguono.
8. La compensazione delle bussole magnetiche deve essere ricontrollata e se del caso ripetuta ogni due anni, con la determinazione della curva delle deviazioni residue. Tali controlli dovranno comunque essere ripetuti nei seguenti casi:
a) dopo una notevole trasformazione che abbia alterato la massa magnetica della nave;
b) dopo importanti lavori in cui sia stato fatto uso di saldatura elettrica;
c) quando la nave sia stata colpita dal fulmine;
d) quando alle bussole normali o di rotta vengano comunque rilevate deviazioni anormali;
e) dopo modifiche alla rete ed alle apparecchiature elettriche e radioelettriche;
f) dopo un periodo di disarmo superiore a tre mesi.
2. La compensazione delle bussole magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone competenti, autorizzate dall'autorita' marittima. A compensazione avvenuta, devono essere rilasciate le tabelle delle deviazioni residue, tabelle che, dopo essere state vistate dall'autorita' marittima, devono essere esposte in punto ben visibile sul ponte di comando.